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Oggetto – Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020.
MISURE URGENTI DEL
CONTAGIO NELLA REGIONE LOMBARDIA.
IL SINDACO
VISTO il contenuto del DPCM del 08 marzo 2020.
RENDE NOTO
LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO PRODUCONO EFFETTO DALLA DATA DI OGGI,
8 MARZO 2020 FINO AL 3 APRILE 2020 COMPRESO.
1. EVITARE ogni spostamento delle persone fisichein entrata e in uscita dalla
Lombardia, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità, ovvero spostamenti motivati da comprovare esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria da
febbre (maggiore di 37,5° C) è FORTEMENTE
RACCOMANDATO rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora
per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus;
4. SONO SOSPESI
gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e
atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In
tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio
personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
5. SI RACCOMANDA ai datori di lavoro pubblici e privati, di promuovere,
durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo
restando quanto previsto dall’art. 2, Comma 2, lettera r) (modalità di lavoro
agile);
6. SONO SOSPESE tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma
aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri,
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
7. SONO SOSPESI i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma
in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad
esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia
richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
8. SONO SOSPESI i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
9. I DIRIGENTI SCOLASTICI
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità;
10. L’APERTURA DEI LUOGHI DI CULTO è condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e
religiose, ivi comprese quelle funebri;
11. SONO CHIUSI i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
LA BIBLIOTECA COMUNALE RIMANE CHIUSA;
12. SONO CONSENTITE le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con
obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la
possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
13. SONO CONSENTITE le attività commerciali diverse da quelle di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso
ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato l
lettera d), tra i visitatori, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In
presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate
strutture dovranno essere chiuse;
14. SONO ADOTTATE, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;
15. nelle giornate festive e prefestive SONO CHIUSE le medie e grandi strutture di vendita, nonché
gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve
comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di l (uno) metro di cui all’allegato l
lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, LA CHIUSURA NON È DISPOSTA–
per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui
gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della
sospensione dell’ attività in caso di violazione;
16. SONO SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
17. È FATTO DIVIETO agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto
soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario
preposto;
18. L’ACCESSO di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione;
RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI
È FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato l, lettera d) del
decreto;
SI RACCOMANDA di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari;
CHIUNQUE, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data
di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio
nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di
produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° e 4
marzo 2020.
SI RISERVA di prorogare ovvero integrare gli effetti della presente comunicazione
in relazione all’evoluzione del fenomeno diffusivo in atto ed in relazione alle
disposizioni che altre Amministrazioni superiori vorranno emanare.
SI INVITA la popolazione a tenere costantemente monitorato il sito del
Comune per gli aggiornamenti del caso.
SI INVITA la popolazione a rispettare tutte le misure igieniche e
sanitarie già diramate da Regione Lombardia e Ministero della Sanità, nonché
l’avviso alla popolazione diramato dall’ ATS di Brescia già pubblicate sul sito
comunale.
Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini
Cari Concittadini,
dopo la comunicazione di ieri dove vi informavo circa la
situazione sanitaria del nostro comune, in particolare sulla presenza di un
caso di contagio, vi scrivo per un nuovo aggiornamento.
Poco fa le autorità sanitarie ATS mi hanno informato di
altri due contagi, che per dovere istituzionale comunico alla cittadinanza.
Tengo a precisare che la tempestività di questa
comunicazione è finalizzata a garantire serenità e tranquillità, e non
allarmismo ingiustificato.
Sul nostro territorio oggi sono presenti solo tre
contagiati che sono persone, nostri concittadini ai quali sottolineo, voglio
esprimere la solidarietà e la vicinanza di tutti noi.
Concludo ribadendo che il nostro comune, grazie alla
buona condotta e alla collaborazione di tutti, si sta mantenendo ben al di
sotto delle soglie di emergenza e nessuna allerta ci ha ancora coinvolti.
Raccomandando a tutti di proseguire nell’osservanza delle
prescrizioni ministeriali,
vi saluto cordialmente
Il Sindaco
Antonio Mossini
COMUNICATO UFFICIALE DEL SINDACO
Oggetto – ulteriori
disposizioni attuative – riferimenti:
Decreto Legge 23
febbraio 2020 n. 6.
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020.
Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
IL SINDACO
VISTO il contenuto del DPCM del 04 marzo 2020
RENDE NOTO
1. SOSPENSIONE delle manifestazioni, degli eventi e degli
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone
tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
2. SOSPENSIONE degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta
comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 (ZONA
ROSSA) al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento
degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico,
sono tenute ad
effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di
base e le attività motorie in genere,
svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di
ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile
consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
3. SOSPENSIONE, limitatamente al periodo intercorrente dal giorno
successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, dei
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di
professioni sanitarie, ivi inclusi
quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonchè le attività
delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa
4. SOSPENSIONE di viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate
e le uscite
didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
5. APERTURA dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro;
6. SVOLGIMENTO delle attività di ristorazione, bar e pub, a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli
avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
7. APERTURA delle attività commerciali condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di
almeno un metro tra visitatori;
8. E’ FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE a tutte le persone anziane o affette
da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di
stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui
all’allegato 1, lettera d);
9. CHIUNQUE, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente
decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a
rischio epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Marzo 2020, e successive
modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio nonchè al proprio medico di
medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
10. LIMITAZIONE dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
11. RIGOROSA LIMITAZIONE dell’accesso dei visitatori agli ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
12. SOSPENSIONE delle attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza,
centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
13. VIENE assicurata l’apertura della Biblioteca con la fruizione
del servizio in maniera contingentata, senza sosta di lettura, quindi solo con
la consegna e il ritiro dei libri, entrando uno alla volta.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di
adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle
singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020.
Restano ferme le misure previste
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo
2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati
1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, le misure di cui
al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura
prevista dai predetti articoli 1 e 2.
SI RISERVA di prorogare ovvero integrare gli effetti della presente comunicazione
in relazione all’evoluzione del fenomeno diffusivo in atto ed in relazione alle
disposizioni che altre Amministrazioni superiori vorranno emanare.
SI INVITA la popolazione a tenere costantemente monitorato il sito del
Comune per gli aggiornamenti del caso.
SI INVITA la popolazione a rispettare tutte le misure igieniche e
sanitarie già diramate da Regione Lombardia e Ministero della Sanità, nonché
l’avviso alla popolazione diramato dall’ ATS di Brescia già pubblicate sul sito
comunale.
Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini
Si comunica che DAL GIORNO 6 MARZO 2020 il personale dell’ufficio tecnico e dell’ufficio Commercio riceverà solo su appuntamento.
Per informazioni chiamare il n.030-7750750 int.3
Si comunica che le disposizioni relative al regolamento passi carrai sono prorogate fino al 30 settembre 2020.
LE PAROLE
DEL SINDACO SULLA SITUAZIONE SANITARIA
05/03/2020 – Sotto monitoraggio la situazione COVID
19 a
Cazzago San Martino
“Cari
Concittadini,
ho avuto notizia
dall’ATS che è stato riscontrato un caso di Covid 19 sul territorio del Comune
di Cazzago San Martino. A questo cittadino esprimo innanzitutto la mia
vicinanza.
Dopo i recenti aggiornamenti in ambito sanitario, a causa dell’ampiezza del territorio e degli ambiti coinvolti, è stato indicato che non sarà più compito del Sindaco emanare Ordinanze contingibili e urgenti ma che, tale compito, sarà esclusivo di un coordinamento Regionale e Nazionale.
Sottolineo
però che siamo e saremo sempre l’Istituzione più vicina e presente sul
territorio e questa responsabilità mi porta a rivolgervi queste parole.
Da circa
dieci giorni osserviamo con attenzione i fatti che riguardano la nostra
Regione, e siamo pronti in caso di coinvolgimento diretto, ad affrontarne i
prevedibili sviluppi.
In questa
situazione ho estrema fiducia nell’autorità sanitaria (ATS) che sta operando
secondo i propri protocolli con professionalità, nelle autorità governative e
naturalmente nella struttura comunale che è impegnata in questi giorni nel
presidiare i servizi al paese e a gestire insieme a me e alla giunta questa
situazione.
Rinnovo il
mio plauso ai cittadini che stanno collaborando con il loro comportamento alla
tutela della salute pubblica e rinnovo a
tutti l’invito a non farsi prendere dal panico e a non diffondere notizie false
o non corrette.
Il ruolo di
ogni Sindaco in questo momento così delicato è quello di tutelare i cittadini
richiamando ciascuno al rispetto delle indicazioni sanitarie e di abitudini di
vita volti ad arginare il virus, oltre che veicolare le corrette notizie e non
generare paure ulteriori. È nostro dovere tutelare tutti, senza lasciare
indietro nessuno. Grazie e continuiamo insieme con pazienza a seguire le
indicazioni ricevute.”.
Nota informativa per la popolazione relativa al comportamento da tenere nel caso di comparsa di sintomi che possano portare al sospetto di infezione da Coronavirus

COVID-19 CORONAVIRUS
COMUNICATO UFFICIALE DEL SINDACO
Oggetto: ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Edizione
Straordinaria – Domenica 1 marzo 2020 anno 161 n. 52
LA PRESENTE COMUNICAZIONE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
IL SINDACO
VISTO il contenuto del DPCM
pubblicato sulla della Gazzetta Ufficiale di cui in premessa
RENDE NOTO
1. SOSPENSIONE fino all’ 8 marzo 2020, dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
2. SOSPENSIONE degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta
consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto.
È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle
province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni
sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
3. APERTURA dei
luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità
di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
4. SOSPENSIONE, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a
titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie
religiose;
5. SVOLGIMENTO
delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia
espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e
delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
6. APERTURA delle attività commerciali condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con
modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone,
tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al
pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza di almeno un metro tra visitatori;
7. LIMITAZIONE dell’accesso
dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie
ospedaliere;
8. RIGOROSA LIMITAZIONE dell’accesso dei visitatori agli ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
9. SOSPENSIONE delle
attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri
sociali, centri ricreativi;
10. VIENE assicurata l’apertura della Biblioteca con la fruizione
del servizio in maniera contingentata, senza sosta di lettura, quindi solo con
la consegna e il ritiro dei libri, entrando uno alla volta.
Le disposizioni contenute nella presente comunicazione fanno
riferimento al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
dispone la cessazione degli effetti del DPCM del 23 febbraio 2020 e del DPCM
del 25 febbraio 2020.
Le nuove disposizioni producono il loro effetto dalla data del 2 marzo
2020 fino all’ 8 marzo 2020 compreso.
SI RISERVA di
prorogare ovvero integrare gli effetti della presente comunicazione in
relazione all’evoluzione del fenomeno diffusivo in atto ed in relazione alle
disposizioni che altre Amministrazioni superiori vorranno emanare.
SI INVITA la popolazione a tenere costantemente monitorato il sito
del Comune per gli aggiornamenti del caso.
SI INVITA la popolazione a rispettare tutte le misure igieniche e
sanitarie già diramate da Regione Lombardia e Ministero della Sanità e già
pubblicate sul sito comunale.
Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini
Oggetto: disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto. Roma, 1 marzo 2020.
IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato
dal Presidente e dal Ministro della Salute in vigore dal 1 marzo 2020;
RILEVATA l’importanza del contenuto del Decreto;
VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in
qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze dei provvedimenti a tutela
della salute pubblica;
RITENUTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri legge
con vigenza su tutto il territorio nazionale;
CONSIDETRATO che l’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri contempla le disposizioni per le Regioni dell’Emilia Romagna,
Lombardia, Veneto;
RITENUTE le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri contingibili e urgenti in materia di Sanità Pubblica: “Misure
urgenti contro la diffusione della malattia COVID-19 CORONAVIRUS”;
RENDE NOTO
1. PROROGATA la chiusura fino all’ 8 marzo 2020 compreso di tutte
le scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell’infanzia;
2. SOSPENSIONE degli eventi e
delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020
compreso, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei
predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di
cui all’allegato 1 del presente decreto (ZONA ROSSA). È fatto divieto di
trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 (EMILIA
ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO) per la partecipazione ad eventi e competizioni
sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
3. SOSPENSIONE, sino all’8 marzo
2020 compreso, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non
ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli
di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi
chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose;
4. VIENE assicurata l’apertura della Biblioteca con la fruizione
del servizio in maniera contingentata, senza sosta di lettura, quindi solo con
la consegna e il ritiro dei libri, entrando uno alla volta;
5. APERTURA di tutte le attività
commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da
consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di
una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosiddetto “criterio droplet”);
6. LIMITAZIONE dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza,
preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni
sanitarie ospedaliere;
7. LIMITAZIONE dell’accesso dei
visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non
autosufficienti.
Le disposizioni contenute nella presente
comunicazione fanno riferimento al citato Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che dispone la cessazione degli effetti del DPCM del 23 febbraio
2020 e del DPCM del 25 febbraio 2020.
Le nuove disposizioni producono il loro
effetto dalla data del 2 marzo 2020 fino all’ 8 marzo 2020 compreso.
SI RISERVA di
prorogare ovvero integrare gli effetti della presente comunicazione in
relazione all’evoluzione del fenomeno
diffusivo in atto ed in relazione alle disposizioni che altre Amministrazioni superiori
vorranno emanare.
SI INVITA la popolazione a tenere costantemente monitorato il sito del Comune per gli aggiornamenti del caso.
Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si avvisa la cittadinanza che in seguito
all’emanazione da parte di Regione Lombardia del Decreto n. 498 del 24.02.2020 ULTERIORI
MISURE APPLICATIVE DELL’ORDINANZA DEL 23 FEBBRAIO 2020 – RIUNIONI IN UFFICI
PUBBLICI ED ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE, gli uffici comunali nel palazzo
municipale e la Biblioteca comunale,
S O N O A P E R T I
adottando misure organizzative utili a garantire la fruizione delle prestazioni in condizioni di massima tutela della salute per cittadini e dipendenti. Saranno previste limitazioni all’ accesso onde evitare il sovraffollamento dei locali, comunicate presso ogni sede.
In ogni caso si precisa che non sarà
possibile sostare nelle sale di lettura/studio della Biblioteca comunale.
Ci scusiamo fin d’ora per eventuali
disagi.
L’Amministrazione Comunale
Comunicazione da parte della
Sala Operativa Protezione Civile – Regione Lombardia
“Poiché i centralini 112 di regione Lombardia sono sovraccarichi per chiamate che non riguardano emergenze sanitarie, si raccomanda che tutte le chiamate per informazioni riguardanti il coronavirus siano effettuate al NUMERO VERDE 800894545 “
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale stanno seguendo costantemente la situazione relativa al Coronavirus. Segui gli aggiornamenti sul sito istituzionale, nonché le indicazioni relative ai comportamenti da adottare sul sito di Regione Lombardia.
6 marzo 2020
Misure riguardanti il mondo dello sport così come stabilite dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1 e del 4 marzo 2020 e suddivise per le aree geografiche a cui sono destinate: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/
5 marzo 2020
Nuovo provvedimento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le misure per il contenimento dell’emergenza
2 marzo 2020
PRECISAZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI SPORT
A seguito del Decreto Presidenziale del consiglio dei Ministri del 1/03/2020, in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 2 Comma 1, Lettera a, e dell’Avviso dell’Ufficio pe rlo Sport della stessa presidenza del Consiglio dei Ministri è stata DISPOSTA la sospensione fino all’8 marzo degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo salvo lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti tesserati e agonisti all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.
L’Art. 2 comma 3 del medesimo decreto prevede la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, SOLTANTO per lo sport di base e attività motorie in genere svolte all’interno delle predette strutture.
26 febbraio 2020
25 febbraio 2020
DPCM del 25 febbraio 2020 unitamente alla Direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 del 2020”.
23 febbraio 2020
Coronavirus, ordinanza regionale Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un’ordinanza con la quale, si dispongono una serie di provvedimenti per l’intero territorio della Lombardia.
Rinviato il referendum del 29 marzo sul taglio dei parlamentari
Dal sito del Ministero dell’Interno:
Rinviata la data del referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, in programma il 29 marzo prossimo.
Il Consiglio dei ministri (Cdm) ha deciso oggi pomeriggio di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del dPR 28 gennaio 2020, con il quale, prima dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, è stato indetto il referendum popolare confermativo.
La scelta del Cdm ha l’obiettivo di consentire a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’adeguata informazione sulla scelta che sono chiamati a fare votando sul quesito referendario.
Le procedure referendarie in Italia e all’estero vengono quindi sospese, per riprendere quando sarà fissata la nuova data del referendum.
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