Vidimazione dei Registri dei Prodotti Vitivinicoli

La vidimazione, prima dell’uso, di alcuni dei registri dei prodotti vitivinicoli – di competenza dell’Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi – può essere richiesta anche al Comune ove ha sede lo stabilimento o il deposito nel quale sono detenuti tali prodotti.

Possono chiedere la vidimazione del Comune solo le ditte che hanno già ottenuto l’apposito “Codice”, che viene attribuito dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente per territorio alle persone soggette alla tenuta dei registri.

Per ottenere la vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli bisogna presentare una domanda in bollo da € 16,00 e allegare, oltre al/ai registro/i da vidimare (con ulteriore marca da € 16,00 fino a 100 pagine) copia del documento di identità del l.r.

La persona eventualmente incaricata al ritiro dei registri dovrà essere munita di delega e documento di identità.

Richiesta vidimazione registri vitivinicoli.doc

Vidimazione dei registri fiscali
L’obbligo di bollatura dei libri e dei registri contabili è stato soppresso dall’art. 8 della Legge n.383/2001.

La soppressione dell’obbligo della bollatura riguarda, tra gli altri, anche i registri previsti dalle norme fiscali (quali ad es. il registro delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti) e le scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi (libro giornale e per il libro degli inventari). Rientra, inoltre, nella categoria dei registri fiscali, per cui non ne è più prevista la vidimazione, il registro che i commercianti di veicoli usati (intestati ai concessionari) devono tenere per ottemperare agli obblighi della legge Dini.

Per questi registri rimane confermato l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. La numerazione deve essere eseguita direttamente dal contribuente obbligato alla tenuta delle scritture; non deve essere necessariamente preventiva per blocchi di pagine. E’ sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di usarla. In caso di bollatura facoltativa dei libri contabili e di bollatura obbligatoria prevista da leggi speciali rimane ferma la competenza dell’ufficio del registro delle imprese o dei notai.

Vidimazione dei registri degli zuccheri
I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico di tali sostanze, in cui vanno annotate tutte le introduzioni e le estrazioni nel momento in cui si verificano. Gli utilizzatori dei prodotti stessi hanno a loro volta l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, in cui annotare giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi di sostanze zuccherine impiegate. Ne sono esentati gli utilizzatori che somministrano al pubblico, quelli che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione e quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi o dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio. Prima dell’uso, i registri di cui sopra, se tenuti in forma cartacea (è infatti prevista la possibilità di tenuta tramite supporto informatico, con modalità stabilite dal Ministro per le politiche agricole e forestali), devono essere progressivamente numerati in ciascun foglio, bollati e vidimati dal Comune competente in base al luogo di detenzione.

Domanda vidimazione registro sostanze zuccherine.doc

Normativa di riferimento:
Legge 20/02/2006, n. 82
Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
Regio Decreto 06/05/1940, n. 635

 

Ufficio informazioni Commercio

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