L'
Anagrafe rilascia tutti
quei certificati che comprovano
le condizioni anagrafiche:
ad es. certificato di
residenza, stato di famiglia
ecc. Hanno validità
6 mesi ed eventualmente
anche maggiore se l'interessato
vi appone una dichiarazione
che nulla è variato
rispetto ai dati in essi
contenuti.
Alcuni, che non sono modificabili
nel tempo come quelli
di nascita e di morte,
hanno validità
illimitata.
Con l'introduzione
delle varie "riforme
Bassanini" e infine
con l'entrata in vigore,
a marzo 2001, del Testo
Unico sulla documentazione
amministrativa (DPR 445
del 2000) è fatto
obbligo agli enti pubblici
e agli enti erogatori
di pubblici servizi (es.
Enel, Telecom, Esatri,
aziende Sanitarie Locali,
ecc.) ricevere, in sostituzione
delle tradizionali certificazioni
sopra descritte le dichiarazioni
sostitutive.
Anche i privati possono
accettarle, ma, a differenza
degli enti pubblici, non
sono obbligati.
Tali
dichiarazioni sono:
Sostitutive
di certificazione (ai
sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000 N. 445),
meglio conosciute come
AUTOCERTIFICAZIONI, e
riguardano le seguenti
posizioni :
- data
e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti
politici;
- stato civile;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge,
dell'ascendente, del discendente;
- posizione militare;
- iscrizione in albi ed
elenchi pubblici;
- titolo di studio o qualifica
professionale posseduta;
- esami sostenuti;
- titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
- situazione reddituale
o economica, anche ai
fini della concessione
di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
- assolvimento di specifici
obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto;
- possesso e numero del
codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria
e inerente all'interessato;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato
e categoria di pensione;
- qualità di studente
o di casalinga;
- qualità di legale
rappresentante di persone
fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore
e simili;
- iscrizione presso associazioni
o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
- assenza di condanne
penali;
- qualità di vivenza
a carico;
- tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri
dello stato Civile
Le firme
apposte sotto queste dichiarazioni
NON SONO soggette ad autentica
di firma, è necessario
però allegare fotocopia
della Carta d'Identità.
I modelli
di autocertificazione,
sia per enti pubblici,
che per i privati che
lo consentono sono quelli
di seguito proposti:
Dichiarazioni
Sostitutive di Dichiarazione
per le amministrazioni
pubbliche e/o gestori
o erogatori di pubblici
servizi
Dichiarazioni
Sostitutive di Dichiarazione
per i Privati che vi consentono
Sostitutive dell'atto
di notorietà (ai
sensi dell'art. 47 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445),
meglio conosciute, anche
se la denominazione è
errata, come ATTI NOTORI
:
tali
dichiarazioni riguardano
tutti quei fatti, quegli
stati e quelle qualità
personali, a diretta conoscenza
dell'interessato, che
non sono compresi nell'elenco
delle posizioni previste
della autocertificazioni
di cui sopra.
Gli atti notori possono
riguardare anche altri
soggetti.
N.B. Non possono rientrare
tra gli atti notori, le
dichiarazioni di impegno
che si concretano in manifestazioni
di volontà di fare
o non fare qualcosa in
futuro, le dichiarazioni
di carattere "negoziale"
intercorrenti tra privati
e inerenti rapporti interprivatistici,
come ad esempio le accettazioni
e le rinunce di incarichi,
le procure e le rappresentanze.
Sono
invece accettabili le
deleghe per il ritiro
di pensioni o di provvidenze
economiche a favore di
terzi.
Se rivolte
a enti pubblici o a erogatori
di pubblici servizi possono
essere firmate dall'interessato
in presenza del dipendente
addetto oppure inviate,
insieme alla fotocopia
NON AUTENTICATA di un
documento di riconoscimento
del dichiarante, all'ufficio
competente: a mezzo fax,
tramite un incaricato,
o a mezzo posta.
Se rivolte
a privati (es. banche,
assicurazioni ecc.) è
necessario invece far
autenticare la firma apposta
(tra gli altri competenti
ad autenticare, i funzionari
del comune incaricati
dal sindaco).
Qui di
seguito i modelli:
Dichiarazione
Sostitutiva dell'atto
di notorietà per
la Pubblica Amministrazione
o Gestori dei Pubblici
Servizi
Tra le innovazioni del
Testo Unico (D.P.R. 445
- 28/12/2000), più
volte citato, all'art.
19, c'è l'estensione
dell'utilizzo della dichiarazione
sostitutiva dell'atto
di notorietà di
cui sopra, anche alla
possibilità di
dichiarare la conformità
di una copia al suo originale.
Questa
innovazione riguarda copie
di atti e documenti conservati
o rilasciati da una Pubblica
Amministrazione, le copie
di una pubblicazione,
di titoli di studio o
di servizio, le copie
di documenti fiscali.
Anche
le dichiarazioni di conformità,
possono essere rivolte
agli Enti Pubblici ( senza
necessità di autentica
di firma).
Dichiarazione
di Conformità all'originale
per la Pubblica Amministrazione
o Gestori dei Pubblici
Servizi
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