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INFORMAZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE
   
L' Anagrafe rilascia tutti quei certificati che comprovano le condizioni anagrafiche: ad es. certificato di residenza, stato di famiglia ecc. Hanno validità 6 mesi ed eventualmente anche maggiore se l'interessato vi appone una dichiarazione che nulla è variato rispetto ai dati in essi contenuti.
Alcuni, che non sono modificabili nel tempo come quelli di nascita e di morte, hanno validità illimitata.

Con l'introduzione delle varie "riforme Bassanini" e infine con l'entrata in vigore, a marzo 2001, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445 del 2000) è fatto obbligo agli enti pubblici e agli enti erogatori di pubblici servizi (es. Enel, Telecom, Esatri, aziende Sanitarie Locali, ecc.) ricevere, in sostituzione delle tradizionali certificazioni sopra descritte le dichiarazioni sostitutive.
Anche i privati possono accettarle, ma, a differenza degli enti pubblici, non sono obbligati.

Tali dichiarazioni sono:

Sostitutive di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445), meglio conosciute come AUTOCERTIFICAZIONI, e riguardano le seguenti posizioni :

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- stato civile;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell'ascendente, del discendente;
- posizione militare;
- iscrizione in albi ed elenchi pubblici;
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
- esami sostenuti;
- titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente o di casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- assenza di condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato Civile

Le firme apposte sotto queste dichiarazioni NON SONO soggette ad autentica di firma, è necessario però allegare fotocopia della Carta d'Identità.

I modelli di autocertificazione, sia per enti pubblici, che per i privati che lo consentono sono quelli di seguito proposti:

Dichiarazioni Sostitutive di Dichiarazione per le amministrazioni pubbliche e/o gestori o erogatori di pubblici servizi

Dichiarazioni Sostitutive di Dichiarazione per i Privati che vi consentono


Sostitutive dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), meglio conosciute, anche se la denominazione è errata, come ATTI NOTORI :

tali dichiarazioni riguardano tutti quei fatti, quegli stati e quelle qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, che non sono compresi nell'elenco delle posizioni previste della autocertificazioni di cui sopra.
Gli atti notori possono riguardare anche altri soggetti.
N.B. Non possono rientrare tra gli atti notori, le dichiarazioni di impegno che si concretano in manifestazioni di volontà di fare o non fare qualcosa in futuro, le dichiarazioni di carattere "negoziale" intercorrenti tra privati e inerenti rapporti interprivatistici, come ad esempio le accettazioni e le rinunce di incarichi, le procure e le rappresentanze.

Sono invece accettabili le deleghe per il ritiro di pensioni o di provvidenze economiche a favore di terzi.

Se rivolte a enti pubblici o a erogatori di pubblici servizi possono essere firmate dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure inviate, insieme alla fotocopia NON AUTENTICATA di un documento di riconoscimento del dichiarante, all'ufficio competente: a mezzo fax, tramite un incaricato, o a mezzo posta.

Se rivolte a privati (es. banche, assicurazioni ecc.) è necessario invece far autenticare la firma apposta (tra gli altri competenti ad autenticare, i funzionari del comune incaricati dal sindaco).

Qui di seguito i modelli:

Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà per la Pubblica Amministrazione o Gestori dei Pubblici Servizi


Tra le innovazioni del Testo Unico (D.P.R. 445 - 28/12/2000), più volte citato, all'art. 19, c'è l'estensione dell'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra, anche alla possibilità di dichiarare la conformità di una copia al suo originale.

Questa innovazione riguarda copie di atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione, le copie di una pubblicazione, di titoli di studio o di servizio, le copie di documenti fiscali.

Anche le dichiarazioni di conformità, possono essere rivolte agli Enti Pubblici ( senza necessità di autentica di firma).

Dichiarazione di Conformità all'originale per la Pubblica Amministrazione o Gestori dei Pubblici Servizi

 




   
     
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