Cambio di residenza

Iscrizione anagrafica e variazione di indirizzo

Il trasferimento di residenza a Cazzago San Martino o la variazione di indirizzo devono essere richiesti entro 20 giorni, a cura di un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia.

CAMBIO DI RESIDENZA

Dal 9 maggio 2012 cambiano le modalità per ottenere la residenza anagrafica e le variazioni di indirizzo all’interno del Comune.
Basterà compilare i moduli presenti in fondo alla pagina, che sarà possibile inoltrare al comune con le seguenti modalità:
– presentazione diretta allo sportello in Via Carebbio, 32 – Sede del Comune
raccomandata (indirizzata a: Servizi Demografici – Comune di Cazzago San Martino  – Via Carebbio, 32    25046 Cazzago San Martino (BS)
– per fax (030 725008)
– per via telematica (inviando un email tramite posta certificata al seguente indirizzo) consentita ad una delle seguenti condizioni:
a)     che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b)     chel’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c)      che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo:d)     che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo:Alla dichiarazione (che deve essere compilata con tutti i dati obbligatori previsti dall’apposito modulo) deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. E’ opportuno, benché non obbligatorio per legge, allegare anche copia della patente di guida e del libretto di circolazione relativo alle auto intestate ai componenti della famiglia.


Il cittadino proveniente da uno Stato Estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.


L’ufficiale d’Anagrafe effettuerà le variazioni delle dichiarazioni ricevute entro i DUE giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni (con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni).
L’ufficio Anagrafe provvederà, nei 45 giorni successivi, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o cambiamento di abitazione); trascorso tale periodo senza che sia effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o cambiamento di abitazione) si intende confermata. In caso invece di dichiarazioni non corrispondenti al vero, è prevista la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e il rilievo penale della dichiarazione mendace.