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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2011
ALIQUOTE:
- ordinaria 7 per mille;
- agevolata e relativa pertinenza (1 sola pertinenza classificata come C6) 5,1 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 - A8 e A9;
- detrazione per abitazione principale € 104,00 per gli immobili classificati come sopra.
L’abitazione principale è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, oltre ad una pertinenza di Cat. C6 (come previsto dal Regolamento Comunale), così come stabilito dal Decreto Legge n. 93/2008 approvato in data 21/05/2008 Legge 126/2008 art. 1, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Si considera abitazione principale:
- l’unità immobiliare presso la quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica (esempio: immobile acquistato in data 10/01/2011, residenza anagrafica presso l’immobile acquistato dal 25/02/2011, l’esclusione dall’ici decorre dal 1 marzo 2011).
Viene altresì assimilato, con Regolamento Comunale, ad abitazione principale:
- l’alloggio concesso, dal soggetto passivo, a titolo di comodato gratuito, a parenti fino al 2° grado in linea retta (ad esempio: genitori-figli-nonni-nipoti) e fino al 2° grado in linea collaterale (fratello-sorella).
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario in modo permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Per i casi di cui al punto 1) Il soggetto interessato deve attestare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale mediante dichiarazione sostitutiva (in sostituzione, a discrezione, della dichiarazione di variazione ici) da presentarsi a pena di decadenza entro il versamento dell'acconto o del saldo se evento di data posteriore.
(E' possibile scaricare il modello qui).
Deve altresì essere presentata dichiarazione quando vengono meno i benefici di cui sopra (es.: cessazione del comodato gratuito)
PAGAMENTI IMPOSTA 2011:
SI PAGA L’IMPOSTA DELL’ANNO 2011
Acconto: entro il 16 giugno 2011 – pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Saldo: dall’1 al 16 dicembre 2011 pari all’importo dell’imposta effettivamente dovuta, meno l’acconto versato per la prima rata.
E’ altresì possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta non è dovuta nel caso l’importo annuo non sia superiore ad euro 10,33.
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 50455351 intestato a "Comune di Cazzago San Martino Servizio Tesoreria ICI" per l'ICI ordinaria e sul conto corrente postale n. 50455567 intestato a "Comune di Cazzago San Martino Servizio Tesoreria Violazioni ICI"
E’ altresì possibile effettuare il versamento con il Mod. F24, facoltativo, da utilizzare per l’eventuale compensazione del debito ICI con eventuali crediti di imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
In questo caso i codici tributo sono:
- 3901 ICI per l’abitazione principale
- 3902 ICI per i terreni agricoli
- 3903 ICI per le aree fabbricabili
- 3904 ICI per gli altri fabbricati
- Codice Ente C408
Nel caso di ravvedimento operoso per l’anno precedente (entro i termini previsti per legge) o ritardato versamento dell’anno corrente i codici da utilizzare per il versamento degli interessi e della sanzione sono:
- 3906 Interessi Ici
- 3907 Sanzioni Ici
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE I.C.I.:
Rimane l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ici nei casi in cui non sia possibile avere le relative informazioni attraverso la banca dati catastale.
In particolare sussiste l’obbligo della dichiarazione ICI nelle seguenti ipotesi:
- acquisizione di diritto di abitazione coniuge superstite (articolo 540 cc) non dichiarato in successione;
- acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale, nonché della relativa pertinenza;
- variazione del valore venale delle aree fabbricabili;
- l’area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato (o alcuni casi di ristrutturazione e/o ampliamento)
- variazione da terreno agricolo ad area fabbricabile e/o viceversa;
- acquisizione o perdita del diritto alla esenzione;
- acquisizione o perdita del diritto alla riduzione per inagibilità;
- acquisizione o perdita delle agevolazioni previste per i coniugi separati o divorziati;
- riunione di usufrutto, relativamente all’immobile;
- iscrizione in catasto per nuova costruzione ovvero variazione per modifica strutturale o cambio di destinazione d’uso;
- acquisizione o perdita delle agevolazioni previste per il comodato a parenti (può essere dichiarato anche, in sostituzione della dichiarazione) mediante presentazione del modulo di autocertificazione reperibile presso l'Ufficio ICI oppure sul sito del Comune;
- altre variazioni non oggetto di variazioni catastali.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010, utilizzando il modello ministeriale disponibile anche presso l’Ufficio ICI.
Si informano i contribuenti che è possibile richiedere presso l’Ufficio ICI e/o Tecnico la visura catastale degli immobili di proprietà.
Per ulteriori informazioni si ricorda che l’Ufficio ICI del Comune di Cazzago San Martino è aperto al pubblico nei seguenti orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Il numero di telefono è 0307750750 – 0 - int. 232
DELIBERE ICI
Gli Atti relativi all'I.C.I. sono consultabili a questa pagina
MODULISTICA ICI
DICHIARAZ-SOSTIT-ALIQ-AGEV_CONTITOLARI.doc
DICHIARAZ_SOSTIT_ATTO_NOTOR_ALIQUOTA_AGEV.doc
DICH_SOSTIT_ATTO_NOTOR-UNITA_IMMOB_A DISPOSIZ_AIRE.doc
MODULO-DOMANDA-RIMBORSO.doc
PROSPETTO-LIQUIDAZ-RAVVEDIMENTO-OPEROSO.doc
RICHIESTA-VISURE-CATASTALI-CONTRIBUENTI.xls
N.B. il modello PROSPETTO-LIQUIDAZ-RAVVEDIMENTO-OPEROSO è valido solo per il ravvedimento dell'anno 2010 in quanto dal 2011 variano le sanzioni. |