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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2008

ALIQUOTE:
- ordinaria 7 per mille;
- agevolata e relativa pertinenza (1 sola pertinenza classificata come C6) 5,1 per mille;
- detrazione per abitazione principale € 104,00.

L’abitazione principale è esente dall’imposta comunale sugli immobili, oltre ad una pertinenza di Cat. C6 (come previsto dal Regolamento Comunale) così come stabilito dal Decreto Legge n. 93/2008 approvato in data 21/05/2008, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Si precisa che si considera abitazione principale l’unità immobiliare presso la quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
Gli immobili di categoria A1, A8 e A9 se risultano essere abitazione principale godono della detrazione comunale annua di € 104,00.
Si considera, altresì, abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario in modo permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;


ALIQUOTA AGEVOLATA (senza detrazione) 5,1 per mille per i seguenti immobili:

- unità immobiliare abitativa posseduta dal soggetto passivo che concede la stessa a titolo di comodato gratuito, a parenti fino al 2° grado in linea retta (ad esempio: nonno-genitore-nipote) e fino al 2° grado in linea collaterale (fratello-sorella) e fino al 1° grado di affinità (suocero/a-genero/nuora, e i fratellastri);
- unica abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto su tutto il territorio nazionale, dal contribuente che ha la residenza anagrafica in altro immobile, a condizione che in tale immobile si trovi in affitto;
Per i casi di cui al punto 2) il contribuente deve attestare le condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata per l’abitazione principale, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare all'Ufficio Tributi. (E' possibile scaricare il modello qui).

CALCOLO ICI ANNO 2008:

Ai fini del calcolo dell’imposta gli elementi da tenere in considerazione sono:
La conferma dell’aumento delle rendite catastali immobiliari nella misura del 5%;
La conferma dell’aumento delle reddito catastale dominicali (sui terreni) del 25%;
E’ importante che chi è proprietario di terreni verifichi i valori c/o Agenzia del Territorio (ex Catasto) in quanto è possibile che alcune particelle abbiano subito delle variazioni derivate dalle dichiarazioni Agea ai sensi dell’art. 2, c.34, decreto legge 262/06 e successive modifiche. (E’ possibile avere la visura catastale anche in Comune).
Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si deve tener conto del valore venale in comune commercio (presso l’Ufficio Tributi è disponibile la deliberazione che approva i criteri e la conseguente stima da applicare per stabilire il valore minimo delle stesse).

PAGAMENTI IMPOSTA 2008:

SI PAGA L’IMPOSTA DELL’ANNO 2008
MODALITA': è possibile un versamento un'unica soluzione dell’imposta annuale da effettuarsi entro il termine previsto per l’acconto, oppure in alternativa sono possibili due versamenti entro i termini sotto indicati:
Acconto: entro il 16 giugno 2008 – pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Saldo: dall’1 al 16 dicembre 2008 pari all’importo dell’imposta effettivamente dovuta, meno l’acconto versato per la prima rata.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta non è dovuta nel caso l’importo annuo non sia superiore ad euro 10,00.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale n. 50455351 intestato a "Comune di Cazzago San Martino Servizio Tesoreria ICI" per l'ICI ordinaria e sul conto corrente postale n. 50455567 intestato a "Comune di Cazzago San Martino Servizio Tesoreria Violazioni ICI" ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale "BIPOP - CARIRE Ag. CAZZAGO SAN MARTINO"
E’ altresì possibile effettuare il versamento con il Mod. F24, facoltativo, da utilizzare per l’eventuale compensazione del debito ICI con eventuali crediti di imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE I.C.I.:

E’ stata soppressa la facoltà regolamentare di presentare la comunicazione in sostituzione della dichiarazione. E’ pertanto stato reinserito l’obbligo della dichiarazione su modello ministeriale per coloro che hanno avuto variazioni nel corso dell’anno 2007.
In particolare sussiste l’obbligo della dichiarazione ICI nelle seguenti ipotesi:

- acquisizione di diritto di abitazione coniuge superstite (articolo 540 cc) non dichiarato in successione;
- acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale;
- variazione del valore venale delle aree fabbricabili;
- variazione da terreno agricolo ad area fabbricabile e/o viceversa;
- acquisizione o perdita del diritto alla esenzione;
- acquisizione o perdita del diritto alla riduzione per inagibilità;
- acquisizione o perdita delle agevolazioni previste per i coniugi separati o divorziati;
- acquisizione o perdita delle agevolazioni previste per il comodato a parenti (può essere dichiarato anche, in sostituzione della dichiarazione) mediante presentazione del modulo di autocertificazione reperibile presso l'Ufficio Tributi oppure sul sito del Comune;
- altre variazioni non oggetto di variazioni catastali.

Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno, o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007, utilizzando il modello ministeriale disponibile anche presso l’Ufficio Tributi.

Per ulteriori informazioni si ricorda che l’Ufficio Tributi del Comune di Cazzago San Martino è aperto al pubblico nei seguenti orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Lunedì e Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Il numero di telefono è 0307750750 int. 4

 


   
     
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