NOVITA' PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE
(produttive, agricole, commerciali, direzionali).
Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la Dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) a seguito dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: l.r. 1/07, l.r. 8/07 ora confluita nella l.r. 33/09, e successivi provvedimenti attuativi – d.g.r. 4502/07, d.g.r. 6919/08 e d.g.r. 8547/08.
COMUNICAZIONE
Sportello SUAP - La Circolare Ministeriale 25 marzo 2011 consente ancora la presentazione cartacea delle istanze.
E' del 25 marzo 2011 la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stato deciso di ritenere ancora valida la forma cartacea di presentazione delle istanze al SUAP.
La circolare consente quindi il doppio binario, cartaceo e telematico, di presentazione di domande, comunicazioni e dichiarazioni, anche dopo il 29 marzo 2011, termine fissato dal DPR 160/2010, a partire dal quale gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa soggetti a SCIA sono presentati al SUAP esclusivamente in via telematica.
La circolare interviene per precisare che "sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del DPR n. 160 del 2010, ivi compreso il sistema informatico dei pagamenti, nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee".
Di seguito in allegato è possibile consultare la Circolare Ministeriale 25 marzo 2011.
AGIBILITA’ PER EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE
La Legge regionale 1/2007, pubblicata sul 1° S.O. al n. 6 del B.U.R.L., all’art. 5 prevede che i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.
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