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Indice
Art. 1 -
Il Comune.
1. Il Comune di Cazzago San Martino è un ente autonomo.
Rappresenta, nell’ambito territoriale, la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Opera secondo i principi
fissati dalla Costituzione della Repubblica.
2. In base a criteri di sussidiarietà, esercita funzioni proprie
e riconosce le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Opera in base alle norme dello statuto che definiscono obiettivi
e funzioni e regolano l’autonomia organizzativa e amministrativa,
l’autonomia impositiva e finanziaria secondo le leggi di coordinamento
della finanza pubblica.
4. Esercita le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione.
Può attuare interventi di solidarietà nazionale ed internazionale
sulla base di progetti finalizzati e di gravi emergenze umanitarie.
Art. 4 - Il territori
1. II territorio del comune è quello risultante dal piano
topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
approvato dall'ISTAT. II territorio cosi delimitato comprende le
frazioni di Bornato, Calino, Cazzago S.M., Costa, Barco, Pedrocca.
2. II Comune di Cazzago San Martino riconosce la propria
appartenenza alla realtà storico-geografica della Franciacorta.
Ad essa ed agli organismi sovracomunali che concorre a promuovere
fa costante riferimento nell'esercizio delle funzioni di protezione
delle risorse ambientali che la caratterizzano, e nella programmazione
di un ordinato sviluppo del territorio.
Art. 5 - Obiettivi preminenti.
II Comune, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo
Stato, la Regione e la Provincia:
-
promuove le condizioni
per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto
al lavoro, assicurando la tutela dei diritti dei cittadini;
-
concorre ad assicurare
i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione,
all'istruzione e alla promozione culturale, alla salute, alla
sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive
e all'impiego del tempo libero;
-
concorre a rendere effettiva
la piena parità giuridica, sociale ed economica;
-
promuove lo sviluppo dell'agricoltura,
dell'industria, dell'artigianato e del commercio;
-
predispone e attua piani
per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione
delle cause di inquinamento;
-
tutela l'ambiente naturale
ispirando la propria attività a principi di politica
ecologica, atti a preservare e migliorare la qualità
di vita dei cittadini;
-
promuove ed attua un organico
assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato
degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
-
tutela i valori del paesaggio
e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
-
promuove lo sviluppo della
cultura anche nelle sue espressioni locali di costume e tradizione;
-
promuove e favorisce in
ogni settore la cooperazione e l'associazionismo a carattere
di mutualità;
-
assume iniziative per assicurare
un'ampia informazione;
-
promuove la partecipazione
dei cittadini alla determinazione degli obiettivi e degli
strumenti della programmazione dell’attività del Comune;
-
tutela la vita, la famiglia,
le minoranze razziali, culturali e religiose.
Art. 6 - Tutela della salute.
-
II Comune, nell'esercizio
delle sue funzioni, concorre a garantire il diritto
alla salute.
-
Promuove e sostiene
ogni iniziativa destinata a renderlo effettivo, con
particolare riguardo alla salubrità dell'ambiente
e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Art 7 - Funzioni in materia di sicurezza sociale
1. II Comune si adopera per attuare
un'efficiente servizio di sicurezza sociale con particolare attenzione
agli anziani, ai minori ed agli inabili.
2. Si propone come punto di riferimento
di tutte le realtà locali che operano per il sostegno ed
il recupero di persone in difficoltà e per il superamento
di ogni forma di emarginazione e di disagio sociale.
Art. 8 - Funzioni in materia di assistenza scolastica.
1. II Comune attua interventi per
rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Eroga contributi e servizi
individuali e collettivi a favore degli alunni frequentanti istituzioni
scolastiche pubbliche o private per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico e per favorire la prosecuzione negli studi degli studenti
capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.
Art. 9 - Tutela del patrimonio
naturale, storico, artistico e culturale.
II Comune promuove la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio
storico, artistico e culturale, quali beni essenziali, e concorre
a tutelarli, anche in attuazione del Decreto del Ministero della
Pubblica Istruzione 29 gennaio 1965 (G.U. 29.01.1965 n. 53) "Dichiarazione
di notevole interesse pubblico di due zone site nel Comune di
Cazzago San Martino ".In particolare:
-
assume
iniziative per favorirne il godimento da parte della collettività
anche mediante la valorizzazione di itinerari paesaggistici;
-
adotta le misure necessarie
per conservare e difendere l'ambiente naturale e le sue caratteristiche
ecologiche;
-
attua piani per la difesa del
suolo e del sottosuolo e per prevenire ed eliminare le cause di
inquinamento in tutte le sue possibili forme;
-
tutela il patrimonio boschivo;
-
nell'ambito della pianificazione
urbanistica comunale individua le aree d'interesse ambientale
e boschivo e le essenze arboree da tutelare.
-
promuove e valorizza la cultura
e le tradizioni locali.
Art. 10 - Assetto ed utilizzazione
del territorio.
II Comune promuove ed attua un organico assetto
del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti
umani. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale;
incoraggia e favorisce il recupero dei centri storici soprattutto
a scopo residenziale, e promuove piani integrati di recupero;
predispone piani di pronto intervento da attivare in caso di pubbliche
calamità.
Art. 11 - Funzioni in materia di sviluppo economico.
1. II Comune promuove lo sviluppo
delle attività economiche creando le condizioni che ne favoriscono
la qualificazione e l'ordinato inserimento nel territorio.
2. II Comune favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo.
Art. 12 - Albo Pretorio.
1. Nel palazzo comunale è allestito un albo
pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze,
degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del
pubblico.2. II Segretario comunale o un impiegato
da lui delegato, è responsabile della pubblicazione degli atti
all'albo pretorio.
3. II Comune garantisce
l’accessibilità, l’integrità e la facilità
della consultazione.
Art. 13 - Programmazione
Art. 14 – Partecipazione.
Art. 15 - Rapporti
con la Provincia e i Comuni.
1. II Comune concorre alla
determinazione degli obiettivi
dei programmi regionali di sviluppo nelle forme e nei
modi previsti dalla
legge regionale.
2. II Comune favorisce la cooperazione e il coordinamento
della propria attività con quella della Provincia e con quella
degli altri Comuni facendo largo uso di tutti gli strumenti e istituti
che assicurino la partecipazione e collaborazione delle amministrazioni
interessate.
Art. 16 - Pari opportunità.
1. II Comune si attiva per creare
condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini nella
vita sociale e di relazione.
2. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli
organi collegiali del Comune nonché negli enti, istituzioni
e aziende da esso dipendenti.
3. L'organo competente alla nomina dovrà concretamente
attivarsi per garantire in tali organismi, la presenza equilibrata
di entrambi i sessi, desistendo solo in caso di accertata impossibilità.
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| Titolo II - GLI
ORGANI ISTITUZIONALI |
Indice
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 17 - Competenze e attribuzioni.
1. II Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità,
determina l'indirizzo politico -amministrativo del Comune e ne controlla
l'attuazione.
2. Al Consiglio Comunale è attribuita autonomia
organizzativa e funzionale. La sua costituzione è regolata
dalla legge.
3. Indirizza l'azione complessiva
dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
al fine di assicurarne il buon andamento e l’imparzialità.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Gli atti di programmazione devono contenere la chiara
individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere
nonché delle risorse e degli strumenti necessari all'azione
da svolgere.
6. II Consiglio Comunale con l'atto di indirizzo al
sindaco per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti aziende
o istituzioni, stabilisce i requisiti culturali e professionali dei
candidati.
7. Gli indirizzi generali di governo possono essere
oggetto di variazioni ed integrazioni previa specifica iscrizione
dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. In occasione
dell’approvazione dei bilanci consuntivi il sindaco relaziona anche
in merito all’attuazione delle linee programmatiche per la loro verifica.
Art. 18 - Convocazione e sessioni.
II Consiglio Comunale è
convocato dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno e presiede
i lavori secondo le norme del regolamento.
-
L’attività del Consiglio
Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
-
Sono ordinarie le sessioni
nel cui ordine del giorno è iscritta la presentazione degli
indirizzi generali di governo, l’approvazione del bilancio, del
rendiconto, del programma delle opere pubbliche e del piano regolatore
generale.
-
Le sedute del Consiglio Comunale
sono pubbliche. Qualora dovessero essere formulate valutazioni
o apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione
dell'argomento senza la presenza di pubblico.
Art 19 - Commissioni Consiliari.
1. II Consiglio Comunale si articola
in commissioni consiliari permanenti. Può inoltre istituire
commissioni temporanee e di indagine sull’attività dell'amministrazione.
2. Le commissioni consiliari e i rispettivi presidenti
sono eletti dal Consiglio Comunale nel proprio ambito.
3. II regolamento stabilisce il numero delle commissioni
permanenti, i termini per la loro nomina, le competenze, il funzionamento
e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
4. Nell'ambito delle materie di propria competenza
le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali
e dagli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, notizie,
informazioni, dati e atti, nonché di disporre audizioni del
personale dipendente. Alle commissioni consiliari non può essere
opposto il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai
propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, i rappresentanti
degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche
per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni consiliari sono tenute a sentire
il sindaco, i consiglieri e gli assessori ogni qual volta questi lo
richiedano.
7. Ai gruppi delle minoranze spetta la designazione
dei presidenti di commissioni consiliari, speciali o di indagine in
quanto aventi funzioni di controllo e garanzia secondo le disposizioni
del Regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 20 - Attribuzioni delle commissioni.
1. Alle commissioni permanenti
è attribuito l'esame preparatorio degli atti di programmazione
generale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del
Consiglio Comunale.
2. I compiti e la durata delle commissioni temporanee
e di indagine sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Comunale
con la stessa deliberazione di nomina.
Art. 21 - I consiglieri comunali.
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri
comunali sono regolati dalla legge: essi rappresentano la comunità
alla quale unicamente rispondono. Non hanno vincolo di mandato e non possono
essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati
nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. I consiglieri non residenti sono tenuti ad eleggere
un domicilio nel territorio del Comun
3. L'esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo da parte dei consiglieri comunali, è disciplinato
dal regolamento.
4. I consiglieri comunali hanno il
dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare
ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5. Oltre che nei casi previsti dalla
Legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio, negli stessi termini e
modalità previsti dalla Legge per la dichiarazione di incompatibilità.
Viene in ogni modo garantito il più ampio diritto del Consigliere
a far valere le cause giustificative dell’assenza.
Art. 22 - Gruppi consiliari.
-
I consiglieri comunali si costituiscono
in gruppi secondo le modalità previste dal regolamento e
ne danno tempestiva comunicazione al Segretario comunale. Fino a
tale designazione, i capigruppo sono individuati per il gruppo di
maggioranza nel consigliere non componente la giunta che abbia riportato
il maggior numero di voti, e per i gruppi di minoranza nei candidati
sindaci.
-
II Comune favorisce l’attività
istituzionale dei gruppi consiliari secondo le modalità previste
dal regolamento.
-
La Conferenza dei Capigruppo
è organismo di collaborazione con il Sindaco nella organizzazione
dei lavori del Consiglio Comunale.
Capo II - Il SindacoArt.
23 - Il Sindaco.
-
II Sindaco è l’organo
responsabile dell'Amministrazione del Comune ed in tale veste è
preposto alla tutela degli interessi dell'intera comunità.
Esercita funzioni di rappresentanza, di alta amministrazione e di
sovraintendenza.
-
La legge disciplina 1'elezione
del Sindaco.
-
Oltre alle competenze attribuite
dalla legge, lo statuto e i regolamenti attribuiscono al Sindaco
poteri di organizzazione delle competenze connesse con il suo ufficio.
Art. 24 – Attribuzioni di amministrazione.Il
Sindaco:
-
Ha la rappresentanza generale
del Comune.
-
Sentita la giunta, propone gli
indirizzi generali di governo al Consiglio Comunale nella prima
seduta dello stesso che deve tenersi entro i termini di cui all’art.
1 comma 2 bis della legge 25/03/1993 n. 81 come modificato dall’art.
1 della legge 15/10/1993 n. 415; i consiglieri comunali possono
presentare integrazioni o emendamenti fino a cinque giorni prima
della seduta successiva nella quale gli indirizzi vengono formalizzati.
-
Dirige e coordina l’attività
politico-amministrativa del Comune.
-
Si avvale della collaborazione
degli assessori e ne coordina l’attività, assicura l'unita
di indirizzo della Giunta per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti negli indirizzi generali di governo.
-
Convoca i comizi per i referendum
comunali.
-
Impartisce direttive al Segretario
comunale e ai responsabili di settore in ordine agli indirizzi cui
devono attenersi nell'esercizio delle loro competenze gestionali.
-
In caso di inerzia o ritardo
da parte del Segretario Comunale o dei Responsabili delle aree,
nella emanazione di atti o provvedimenti di loro competenza, fissa
un termine perentorio entro il quale gli stessi devono adottare
i suddetti atti o provvedimenti.
Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali tale da determinare pregiudizi per l’interesse
pubblico, può nominare un altro Responsabile di area per l’emanazione
di quell’atto o provvedimento.
-
Ha facoltà di delega delle
sue attribuzioni di competenza locale e, nei casi previsti dalla
legge, anche delle attribuzioni nei servizi di competenza statale.
-
Promuove e assume iniziative
per concludere gli accordi di programma.
-
Può concludere accordi
con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
dei provvedimenti amministrativi.
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Nomina il Segretario Comunale
e i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.
-
Coordina ed organizza gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni
interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti
nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi
alle esigenze degli utenti.
-
Emana le ordinanze nei casi previsti
dal successivo articolo 73.
-
Esercita i poteri di polizia,
nei limiti stabiliti dalla legge, nelle adunanze consiliari e nelle
altre adunanze pubbliche da lui presiedute.
Art. 25 - Attribuzioni di sovraintendenza.II
Sindaco:
-
Acquisisce direttamente presso
tutti gli uffici, servizi, istituzioni, aziende, società
e consorzi dipendenti, documenti, informazioni e atti anche riservati.
-
Promuove direttamente, o tramite
il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sui
servizi comunali.
-
Compie gli atti conservativi
dei diritti del Comune.
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Promuove e assume iniziative
affinché gli uffici, i servizi, le aziende, le società
appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo
gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
Art. 26 - Supplente del Sindaco.
-
II Vice Sindaco è l'assessore
che riceve dal Sindaco delega generale per esercitare tutte le sue
funzioni in caso di assenza o impedimento. II Vice Sindaco è
scelto fra i Consiglieri Comunali.
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La nomina del vicesindaco è
contestuale alla nomina degli assessori.
-
La supplenza temporanea del vicesindaco
è assicurata dagli assessori secondo l'ordine di elencazione
nel provvedimento di nomina.
Capo III - La Giunta ComunaleArt.
27 - Composizione e nomina.
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La Giunta Comunale è l'organo
di governo collegiale del Comune. E’ composta dal Sindaco che la
presiede e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sei,
determinato dal Sindaco sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative
.
-
Fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 26 – comma 1 potranno essere nominati assessori anche
cittadini non consiglieri comunali in possesso di documentati requisiti
di professionalità e competenza amministrativa, purché
siano iscritti alle liste elettorali del Comune e siano eleggibili
alla carica di consigliere comunale.
-
Gli assessori non consiglieri
comunali partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzione
di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
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L'atto di nomina della Giunta
deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione della
carica, di condivisione degli indirizzi generali di governo e di
insussistenza di cause ostative alla nomina.
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Nella sua prima seduta la Giunta
Comunale, con apposito atto collegiale, verifica le condizioni di
compatibilità di ciascun assessore.
Art. 28 - Funzionamento della Giunta.
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La Giunta Comunale è convocata
e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'Ordine del Giorno. Per
la sua convocazione non sono previste particolari formalità.
-
La Giunta impronta la propria
attività ai principi della collegialità, della trasparenza
e dell'efficienza.
-
Le sedute della Giunta non sono
pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
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Le decisioni della Giunta sono
prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 29 - Attribuzioni.
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Alla Giunta Comunale compete
l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale
o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti
che per la loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale
e non siano attribuiti all'esclusiva competenza del consiglio.
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Alla Giunta Comunale compete
altresì l'esercizio di attività di impulso e di proposta
per l’amministrazione dell'ente, per la gestione dei servizi in
attuazione del programma presentato dal Sindaco e degli indirizzi
generali di governo approvati dal Consiglio Comunale.
-
La Giunta esercita le funzioni
di propria competenza attraverso atti deliberativi generali con
i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi da impiegare
e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle
competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e
dallo statuto.
-
Salvo l'esercizio delle funzioni
espressamente delegate, la competenza degli assessori è limitata
alla formazione della volontà dell'organo collegiale cui
appartengono, in collaborazione con il Sindaco.
Art. 30 - Deliberazioni degli organi collegiali.
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Gli organi collegiali del Comune
sono legalmente costituiti con l'intervento della metà dei
componenti assegnati e deliberano a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari, salvo maggioranze speciali espressamente previste
dalla legge o dallo statuto. In materia di bilancio, rendiconto,
piano regolatore generale, e relative variazioni, il Consiglio Comunale
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
-
Tutte le deliberazioni sono assunte
con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle loro qualità
soggettive e sulla valutazione dell'azione svolta dalle stesse.
-
L'esame delle proposte di deliberazione
e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse,
è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla
legge. L'istruttoria delle proposte di delibera, il deposito degli
atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e
della Giunta, sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità
stabilite dal regolamento. II Segretario comunale non partecipa
alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità
previsti dalla legge. In tale ipotesi lo sostituisce un componente
del collegio nominato dal presidente.
Art. 30 bis - Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione.
-
Al Sindaco, al Vice Sindaco,
agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire
incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso
il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
-
I componenti della Giunta aventi
competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici
ed i Componenti della Commissione Edilizia devono astenersi dall’esercitare
attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica
nell’ambito del territorio comunale.
-
Tutti gli amministratori hanno
altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione
ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri
o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
-
L’obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici
se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta
fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori
o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
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Titolo III
- GLI ORGANI Dl GESTIONE |
Art. 31 - Principi e criteri fondamentali
di gestione.
-
L’attività gestionale
del Comune, nel rispetto della distinzione tra funzione politica
di indirizzo e di controllo, e funzione di gestione amministrativa,
è affidata ai funzionari responsabili, in attuazione delle
determinazioni del Consiglio e della Giunta e delle direttive
del Sindaco.
Capo I - Il Segretario ComunaleArt.
32 - Ruolo e funzioni.
-
II Segretario comunale, nel
rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il
ruolo e le funzioni, assicura la direzione tecnico amministrativa
degli uffici e dei servizi con i poteri attribuiti ai dirigenti
generali.
-
Nell'ambito delle sue competenze
ha potere di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti
operativi per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Ha
responsabilità di risultato del quale risponde al Sindaco.
-
Al Segretario comunale sono
affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di
sovraintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia
secondo le norme di legge e del presente statuto.
Art. 33 - Attribuzioni gestionali.
-
Al Segretario Comunale compete
l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che
non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente
riservati agli organi elettivi o ai responsabili delle aree, nonché
degli atti che siano espressione di discrezionalità tecnica.
-
In particolare:
-
sovrintende ai programmi di
attuazione, relazioni e progetti di carattere organizzativo, per
il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
-
organizza e si avvale del personale
e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione
dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei
programmi fissati dagli stessi.
-
Stipula i contratti e le convenzioni
in cui il Comune è parte, nei casi in cui non svolge le
funzioni di ufficiale rogante.
-
Verifica la fase istruttoria
dei provvedimenti e sovraintende all'emanazione di tutti gli atti,
anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle
deliberazioni.
-
Sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l’attività,
secondo le direttive impartite dal Sindaco, verifica l'efficacia
dell’attività degli uffici e servizi e l'efficienza del
personale ad essi preposto.
-
Trasmette gli atti deliberativi
al controllo necessario e eventuale.
-
Il Sindaco può affidare
al Segretario, nel caso in cui allo stesso non siano attribuite
le funzioni di Direttore Generale, la direzione di singole aree
della struttura organizzativa dell’Ente, nonché compiti
specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò
si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente
ed agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.
Art. 34 - Attribuzioni consultive.
-
II Segretario comunale partecipa,
se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro nell'interesse
del Comune.
-
Se richiesto formula pareri
ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio,
alla Giunta e al Sindaco.
-
Assicura il necessario supporto
giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni
degli organi istituzionali, con pareri scritti o orali e attraverso
l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
Art. 35 - Attribuzioni di sovraintendenza e coordinamento.
-
Il Segretario comunale esercita
funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli
uffici e del personale.
-
Ha la direzione complessiva
della struttura operativa dell’Ente secondo modalità e
direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità
settoriale dei responsabili delle aree.
-
Adotta provvedimenti di mobilità
interna.
-
Esercita il potere sostitutivo
nei confronti dei responsabili di area in caso di inerzia. Contesta
addebiti, propone provvedimenti disciplinari, adotta le sanzioni
del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale
nel rispetto del regolamento.
-
Al fine di assicurare unitarietà
e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori
di attività, definisce, previa consultazione dei responsabili
degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità
di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti
direttive operative; formula proposte su questioni organizzative
e gestionali di carattere generale.
Art. 36 - Attribuzioni di legalità e garanzia.
-
II Segretario comunale partecipa
con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute
degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali delle sedute
e li sottoscrive con il presidente.
-
Riceve dai Consiglieri comunali
le richieste di trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni
della Giunta da assoggettare al controllo eventuale.
-
Attesta l’esecutività
degli atti deliberativi e, su dichiarazione del responsabile del
servizio, 1'avvenuta pubblicazione all'albo.
-
Presiede l’ufficio comunale
per le elezioni in occasione dei referendum.
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Riceve l'atto di dimissione
del Sindaco.
-
Adotta i provvedimenti necessari
per assicurare l'applicazione da parte dei responsabili degli
uffici e dei servizi, delle norme sul procedimento amministrativo.
Art. 36 bis - Il Direttore Generale.
-
Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento
dell’incarico di direzione della struttura operativa dell’Ente
a persona di comprovata professionalità ed esperienza,
al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo
di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
-
A tal fine il Comune dovrà
convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una
popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di procedere alla
nomina.
-
Ove il Direttore Generale non
sia nominato, il Sindaco può attribuire in tutto o in parte
le relative funzioni al Segretario Comunale per l’intero periodo
del mandato amministrativo nel caso in cui allo stesso non siano
affidate le funzioni di direzione di singole aree della struttura
organizzativa.
Art. 36 ter – Il Vice Segretario
-
E’ prevista nel Regolamento
di organizzazione degli Uffici e Servizi la nomina quale Vice
Segretario di un funzionario comunale, che svolga le funzioni
di responsabile di Area e sia in possesso di idoneo diploma di
laurea.
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Il Vice Segretario coadiuva
il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di temporanea
vacanza, assenza o impedimento.
Capo II - GLI UFFICI Art.
37 - Principi organizzativi.
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Gli uffici ed i servizi comunali
sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità. Assumono quali obiettivi l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa.
II personale opera con professionalità e responsabilità
al servizio dei cittadini. I responsabili di area, coordinati dal
Segretario Comunale, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti
e dispongono l'impiego delle risorse loro affidate secondo criteri
di razionalità ed economicità.
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L'ordinamento degli uffici
e dei servizi si ispira ai seguenti principi:
-
organizzazione del lavoro per
progetti, obiettivi e programmi .
-
superamento della separazione
rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità
delle strutture e del personale.
-
individuazione di responsabilità
correlate all'ambito di autonomia decisionale di ogni singolo
operatore.
-
analisi dei carichi funzionali
di lavoro e della produttività di ciascun elemento dell'apparato.
-
II regolamento individua le
forme e le modalità di organizzazione e di funzionamento
della struttura interna.
Art. 38 - La struttura.
-
La struttura dell'Ente, organizzata
per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, è
articolata in aree funzionali omogenee raggruppanti più
servizi o uffici.
-
Ad ogni area funzionale è
preposto un responsabile di adeguata qualifica professionale,
al quale sono assegnate le mansioni e i compiti che la legge attribuisce
ai dirigenti o ai funzionari.
-
Periodiche conferenze di servizio
dei responsabili di area con il Segretario comunale assicurano
il coordinamento dell’attività di gestione dell'ente.
-
II Comune promuove e realizza
il miglioramento dei propri servizi attraverso l'ammodernamento
delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale
del proprio personale.
Art. 39 - Dirigenti e responsabili.
-
I responsabili delle aree funzionali
sono nominati con provvedimento motivato del Sindaco sulla base
dei criteri fissati nel Regolamento di organizzazione degli uffici.
-
Qualora 1'incarico sia attribuito
a tempo determinato questo non potrà eccedere la durata
del mandato del sindaco e dovrà contenere l'esatta definizione
delle competenze, la precisa individuazione degli obiettivi assegnati
e 1'attribuzione di adeguate risorse.
-
La revoca dell'incarico potrà
essere disposta unicamente in presenza di risultati negativi obiettivamente
rilevati.
-
Ai funzionari responsabili
di area competono, oltre alle attribuzioni che derivano direttamente
da leggi e regolamenti, la direzione di specifici programmi, compiti
di consulenza propositiva, compiti di studio, di ricerca e vigilanza,
nonché l'espletamento di incarichi speciali.
-
In particolare spetta ai funzionari
responsabili:
-
adottare atti interni di carattere
organizzativo gestionale che la legge o il presente statuto non
riservano agli organi elettivi o al Segretario comunale;
-
organizzare ed utilizzare le
risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione,
per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
-
gestire gli stanziamenti di
bilancio corrispondenti alle funzioni del settore di cui hanno
la direzione e responsabilità, assicurando l'osservanza
dei criteri di legalità, efficienza, economicità
ed efficacia;
-
ordinare beni e servizi nei
limiti degli impegni regolarmente assunti;
-
liquidare le spese regolarmente
ordinate;
-
emanare atti provvedimentali,
denominati "determinazioni" che costituiscono atti di impegno
di spesa in conto delle dotazioni dei capitoli di bilancio dei
quali abbiano la gestione;
-
emanare i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,
da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
e le concessioni edilizie, ed i provvedimenti di sospensione dei
lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale,
nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo
edilizio e paesaggistico - ambientale;
-
rilasciare le attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
-
la responsabilità delle
procedure di appalto e di concorso;
-
presiedere le commissioni di
gara e di concorso;
-
curare l'istruttoria delle
deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dagli
organi elettivi;
-
stipulare le convenzioni ed
i contratti compresi i contratti d'opera in base alla deliberazione
che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell’art. 56
della legge 8.6.1990 n. 142, quando il Segretario svolge le funzioni
di ufficiale rogante;
-
curare, in conformità
alle direttive del Segretario comunale, l'attuazione delle deliberazioni
e dei provvedimenti;
-
partecipare, su delega del
Segretario, alle sedute delle commissioni e degli organismi comunali,
curandone la verbalizzazione e la sottoscrizione;
-
rilasciare documenti, copia
di provvedimenti, notizie ai Consiglieri comunali, ai cittadini
e agli enti ed associazioni, nell'ambito del diritto d'accesso
e di informazione e secondo le modalità stabilite dal regolamento;
-
esercitare funzioni di impulso,
coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici
e dei sevizi da essi dipendenti;
-
esercitare potere di avocazione
e di sostituzione nei casi di inerzia e/o di accertata inefficienza
nella specifica attività di gestione dei titolari degli
uffici o dei servizi sotto ordinati;
-
vigilare e controllare tutte
le attività gestionali del proprio settore;
-
compiere tutti gli atti che
non siano riservati alla competenza degli organi elettivi e del
Segretario Comunale;
-
elaborare programmi articolati
in progetti sulla base di richieste del Sindaco.
-
Il responsabile di area può
attribuire a personale del proprio settore inquadrato nella qualifica
funzionale immediatamente inferiore, compiti e funzioni proprie
in caso di assenza temporanea o impedimento.
Art. 40 - Personale con funzioni professionali.1
- II Comune riconosce e tutela la specificità della funzione
dei propri dipendenti la cui attività può essere ricondotta
a professioni intellettuali regolate da appositi albi o elenchi.Consente
loro l'iscrizione nei rispettivi albi professionali e l'esercizio della
libera professione a condizione che non interferisca in alcun modo con
l’attività dell’ente e con i doveri d'ufficio, e che venga svolta
al di fuori del territorio comunale e dell'orario di lavoro.
|
Titolo IV -
I SERVIZI PUBBLICI |
Indice
Art. 41 - Forme di gestione.
-
Nella gestione dei servizi pubblici
il Comune tende al superamento delle gestioni in economia privilegiando
forme organizzative anche sovracomunali, che realizzino obiettivi
di efficacia, efficienza ed economicità.
-
La forma di gestione di ciascun
servizio deve essere scelta previa valutazione comparativa delle
diverse forme ammesse dalla legge. In ogni caso devono essere previste
forme di informazione e di tutela degli utenti.
Art. 42 - Gestione in economia.L'organizzazione
e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.Art.
43 - Azienda speciale.
-
L'ordinamento e il funzionamento
dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto dell'azienda
stessa approvato dal Consiglio Comunale, e da propri regolamenti
interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.
-
Il Consiglio di Amministrazione
e il presidente sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi
definiti dal Consiglio Comunale fra coloro che hanno i requisiti
per 1'elezione a Consigliere Comunale e comprovata competenza tecnico-amministrativa
acquisita per studi compiuti, per esperienze professionali maturate
anche presso privati, o per uffici pubblici ricoperti.
La carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione
delle aziende speciali è incompatibile con la carica di assessore
o di Consigliere del Comune.Art. 44 – Istituzione.
-
II Consiglio Comunale per l'esercizio
di servizi sociali, culturali ed educativi che necessitano di particolare
autonomia gestionale, costituisce istituzioni. Con l'atto istitutivo
è approvato anche il regolamento disciplinante l'organizzazione
e l’attività dell'istituzione.
-
II Consiglio Comunale approva,
unitamente all'atto istitutivo, gli indirizzi da osservare da parte
della istituzione; li aggiorna in sede di approvazione del bilancio
e li verifica in sede di approvazione del Rendiconto dell'istituzione
stessa.
-
Con l'atto di costituzione dell'istituzione
viene approvato un piano economico finanziario dal quale risultino
i costi dei servizi gestiti, le forme di finanziamento, la dotazione
di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi, nonchè
la dotazione organica di personale.
-
II regolamento di cui al precedente
1° comma determina l'assetto organizzativo della Istituzione, le
modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l’ordinamento
finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei
risultati gestionali.
-
II Regolamento può prevedere
il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato,
nonché a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Art. 45 - Organi dell'istituzione.
-
Sono organi dell'istituzione:
il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Essi
sono nominati e revocati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi
del Consiglio Comunale. II Presidente e i Consiglieri di Amministrazione
sono incompatibili con la carica di Consigliere o di Assessore del
Comune; essi devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere
comunale e comprovata competenza per studi compiuti o per esperienze
di amministrazione.
-
Il Regolamento disciplina il
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica,
la loro posizione giuridica.
-
II Consiglio di Amministrazione
adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti
dal Regolamento.
-
II Presidente rappresenta e presiede
il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue
deliberazioni, adotta, in caso di necessità e di urgenza,
provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima
seduta del Consiglio di Amministrazione.
-
Il Direttore dirige l’attività
dell'istituzione, è il responsabile del personale, assicura
la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari
ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli
altri organi dell'istituzione.
-
II Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
Istituzioni.
Art. 46 - Società a capitale locale.
-
Gli statuti delle Società
a capitale locale devono prevedere forme di collegamento e di consultazione
fra le società stesse e il Comune in ordine ai programmi
di gestione dei servizi loro affidati.
-
La quota di partecipazione pubblica
nella società dovrà essere tale da garantire il diritto
di chiedere la convocazione dell'assemblea.
-
La scelta dei soci privati dovrà
seguire, di regola, procedure di evidenza pubblica, e privilegiare
forme di azionariato diffuso.
-
La società a capitale
locale, in quanto ente strumentale del Comune, gestisce il servizio
o le altre opere di interesse pubblico per le quali è stata
costituita, senza necessità di atto concessorio.
-
Per i servizi che per la loro
natura o vocazione si prestano ad una gestione integrata e coordinata,
di norma il Comune può avvalersi di una società di
capitali partecipata maggioritariamente da una pluralità
di Enti Locali.
|
Titolo VI -
CONTROLLI INTERNI |
Indice
Art. 47 – Principi.
-
II Bilancio di previsione, il
Rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una
lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti,
oltre al controllo finanziario e contabile, anche un controllo sulla
gestione e sulla efficacia dell'azione amministrativa.
-
L’attività di revisione
potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia
di gestione economico-finanziaria dell'ente.
E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere
agli organi e ai responsabili degli uffici specifiche proposte o pareri
in ordine agli aspetti finanziari ed economici degli atti fondamentali
di sua competenza e dell’organizzazione dei servizi.Art.
48 – Il Collegio dei Revisori.
-
Oltre ai requisiti stabiliti
dalla legge, i revisori dei conti devono essere in possesso del
requisito di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale
e non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità
con la stessa carica.
-
II Collegio dei revisori viene
eletto a scrutinio palese. La candidatura di ciascun revisore deve
essere accompagnata:
-
dalla dichiarazione di accettazione
dell’interessato;
-
da un curriculum professionale;
-
da una dichiarazione di responsabilità
attestante la insussistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità.
-
Le norme regolamentari disciplinano
gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori
dei conti.
-
Nell'esercizio delle sue funzioni
il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti
connessi con la sfera delle sue competenze.
-
II Collegio dei Revisori in quanto
organo ausiliario del Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo
e di controllo accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto,
con una relazione che analizza tutte le attività dell'ente
e formula significative proposte migliorative dell'efficienza, dell'efficacia
e della economicità dell'azione amministrativa.
Art. 49 - Controllo di gestione.
-
Per definire il sistema di controlli
interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e
parametri quali strumenti di supporto per le periodiche valutazioni
dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
-
La tecnica del Controllo di Gestione
deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
-
la congruità dei risultati
rispetto agli obiettivi.
-
la quantificazione economica
dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi
approvati.
-
il controllo di efficienza di
efficacia dell'azione svolta.
-
l'accertamento di eventuali scarti
negativi fra obiettivi e risultati e l'individuazione delle relative
responsabilità.
|
Titolo VI FORME
ASSOCIATIVE E Dl COOPERAZIONE |
Indice
Art. 50 - Organizzazione Sovracomunale.
-
II Comune promuove e favorisce
forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al
fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri
servizi, tendendo al superamento del livello puramente istituzionale.
-
L’attività dell'Ente,
diretta a conseguire obiettivi comuni con altri enti, si organizza
avvalendosi dei modelli e degli istituti previsti dalla legge attraverso
accordi e intese di collaborazione.
Art. 51 – Convenzioni.
-
II Comune promuove la collaborazione,
il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, di iniziative
e programmi speciali, di servizi e di altre attività di comune
interesse, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con
gli altri enti locali.
-
Le convenzioni contenenti gli
elementi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale
a maggioranza assoluta dei componenti. Sulle stesse dovrà
essere acquisito il preventive parere del Collegio dei Revisori.
-
Le convenzioni non possono prevedere
la creazione di strutture amministrative permanenti.
Art. 52 – Consorzi.
-
In coerenza con i principi statutari
il Consiglio Comunale promuove la costituzione di consorzi fra enti
pubblici per realizzare e gestire, in forma associata, servizi rilevanti
sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente
l'istituzione di aziende speciali e risulti inadeguato il ricorso
alle forme organizzative previste nell'articolo precedente.
-
II Consiglio Comunale, sentito
il Collegio dei Revisori dei Conti approva a maggioranza assoluta
dei suoi componenti la convenzione e lo statuto del Consorzio.
In particolare lo statuto dovrà disciplinare l’ordinamento
organizzativo e funzionale del nuovo ente sul modello delle aziende
speciali.
-
II Consorzio assume carattere
polifunzionale quando da parte dei medesimi enti locali si intende
gestire una pluralità di servizi attraverso il modello consortile.
Art. 53 - Accordi di programma.
-
II Comune promuove e conclude
accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi e
programmi previsti in leggi speciali o settoriali o che comunque
richiedono il coordinamento e l'integrazione dell'attività
di più soggetti interessati.
-
L'accordo, oltre alle finalità
perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale
arbitrato e degli interventi surrogatori. In particolare deve:
-
individuare gli atti che ciascun
ente deve compiere e fissare modalità e tempi per la loro
esecuzione;
-
individuare strumenti appropriati
quali i piani finanziari, la stima dei costi e le fonti di finanziamento,
per la regolarizzazione dei rapporti fra gli enti interessati;
-
assicurare il coordinamento di
ogni altro adempimento necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
oggetto dell'accordo.
-
Il Sindaco definisce e stipula
l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale.
|
Titolo
VII - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE |
Indice
Art. 54 - Libere forme associative.
-
Nel rispetto dei principi statutari
il Comune valorizza le libere forme associative e i gruppi di volontariato
organizzati su base partecipativa e democratica incentivando il
loro accesso ai servizi e alle strutture dell'ente. Considera con
favore tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante
e democratica partecipazione popolare all’attività amministrativa
del Comune.
-
I gruppi e le associazioni stabilmente
organizzati, presenti sul territorio, sono riconosciuti dall’Amministrazione
Comunale allorché depositano presso l'ufficio di segreteria
copia del proprio statuto o atto costitutivo e l'elenco di coloro
che ricoprono le cariche sociali.
Art. 55 – Partecipazioni.
-
Ai cittadini è consentito
l'intervento nella formazione degli atti, attraverso forme dirette
e semplificate di tutela degli interessi coinvolti.
-
II Comune può attivare
forme di consultazione su problemi specifici, per acquisire il parere
di formazioni economiche o sociali, di determinate categorie di
cittadini o di vaste fasce di popolazione individuate anche su base
topografica.
-
Per la gestione di particolari
servizi l'Amministrazione Comunale può promuovere la costituzione
di appositi organismi.
L'atto istitutivo definisce le finalità dell'organismo
di partecipazione, i requisiti per l'adesione, la composizione dell'organo
di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro
gestione.
-
Gli organismi previsti nel precedente
comma sono sentiti per l'organizzazione e la gestione dei servizi
per i quali sono stati istituiti. Il relativo parere deve essere
espresso entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 56 - Consigli di frazione.
-
Sono costituiti Consigli di frazione
per gli ambiti territoriali di Bornato, Calino, Cazzago San Martino,
Costa, Barco, Pedrocca.
-
I Consigli di frazione hanno
funzioni consultive e di proposta all'azione Amministrativa rispetto
ai proprio ambito territoriale.
-
II regolamento disciplina la
costituzione e il funzionamento dei Consigli di frazione prevedendo
la rappresentanza diretta dei residenti e gli strumenti necessari
per il loro effettivo funzionamento.
Art. 57 – Interrogazioni.
-
I cittadini, le associazioni,
i comitati e i gruppi in genere possono rivolgere interrogazioni
al Sindaco su specifici aspetti dell’attività del Comune.
-
La risposta viene fornita entro
il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale
o dal responsabile del procedimento a seconda della natura politica
o gestionale del contenuto dell’interrogazione.
-
Della presentazione di interrogazioni
e delle relative risposte viene data tempestiva comunicazione ai
capigruppo consiliari a cura del Segretario Comunale.
Art. 58 – Petizioni.
-
Tutti i cittadini riuniti in
formazioni economiche, sociali o di categoria, nonché in
gruppi o comitati, possono rivolgersi all'amministrazione comunale
per sollecitare iniziative o interventi di interesse generale o
per esporre comuni necessità.
-
II regolamento sulla partecipazione
determina la procedura per la presentazione .delle petizioni, i
tempi di risposta, le forme di pubblicità e i criteri per
l’individuazione dell'organo competente a decidere.
Il provvedimento conclusivo deve essere espressamente
motivato e adeguatamente pubblicizzato.
-
La petizione è sottoposta
alla decisione dell'organo competente entro 30 giorni dalla sua
presentazione.
Se riguarda materie di competenza consiliare, la
petizione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta.Art.
59 – Proposte.
-
L'iniziativa popolare per la
formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale
si esercita mediante la presentazione di proposte redatte sotto
forma di regolamenti o di schemi di deliberazione.
-
La proposta deve essere sottoscritta
da almeno l/ 30 del corpo elettorale.
Art. 60 - Decisioni sulle proposte.
-
Le proposte sono sottoposte dal
Sindaco all'organo competente a decidere entro 30 giorni, dal loro
ricevimento, corredate dai prescritti pareri e, ove occorre, dall'attestazione
della copertura finanziaria.
-
L'organo competente a decidere
è tenuto a sentire i proponenti prima dell'adozione del provvedimento
finale il cui contenuto, comunque finalizzato al pubblico interesse,
può essere determinato d'intesa con i proponenti.
Art. 61 - Referendum Consultivo.
-
Nelle materie di esclusiva competenza
comunale è previsto il referendum consultivo ovvero abrogativo.
-
Il Comune riconosce l’istituto
del referendum consultivo come strumento incisivo di attivazione
della partecipazione dei cittadini nelle deliberazioni fondamentali
del Comune.
Riconosce altresì la facoltà di indizione
di referendum abrogativi parziali o totali di provvedimenti amministrativi,
compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già
adottati dal Consiglio.
-
Il referendum non è consentito
nelle materie attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle
tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi,
alle nomine ed alle designazioni.
-
Il Regolamento fissa i criteri
di ammissibilità dei referendum, i tempi e le modalità
organizzative delle consultazioni. Le consultazioni referendarie
non possono coincidere con consultazioni elettorali.
-
Si fa luogo a referendum quando
lo richieda almeno il 12% degli elettori. Il referendum è
valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi
diritto.
-
Entro 90 giorni dal referendum
svoltosi con esito favorevole, il Consiglio Comunale adotta, ove
necessario, eventuali discipline sostitutive degli atti abrogati
in conformità all’orientamento scaturito dal referendum.
Entro la medesima data esamina gli esiti del referendum consultivo
ed adotta eventuali provvedimenti in merito all’esito del referendum
stesso.
Art. 62 - Diritto d'accesso agli atti amministrativi.
-
Al fine di assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e favorirne lo sviluppo imparziale
è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto d'accesso ai documenti
amministrativi secondo le modalità della Legge 8 giugno 1990
n. 142, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, del presente statuto e
dell'apposito regolamento.
-
II regolamento deve riconoscere
a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati,
nonché a portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un vantaggio o un pregiudizio dal
provvedimento, la facoltà di intervenire nel procedimento.
-
II diritto di accesso non è
ammesso nei confronti degli atti preparatori di procedimenti generali
previsti dall'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse
disposizioni di legge.
-
II Comune ha la facoltà
di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza
di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa.
-
La richiesta di accesso ai documenti
deve essere motivata.
-
II diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copie nei modi e nei limiti indicati
dal regolamento.
-
II rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve
le disposizioni vigenti in materia di bollo.
-
Al fine di non pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese,
il regolamento indicherà i casi in cui è vietata l'esibizione
degli atti dell'amministrazione.
-
Il diritto di accesso si estende
anche ai documenti dei soggetti che gestiscono servizi pubblici
comunali.
Art. 63 - Diritto all'informazione.
-
II Comune riconosce il diritto
dei cittadini singoli o associati all'informazione sull’attività
comunale.
-
Tale informazione è assicurata:
-
dalla pubblicazione dei regolamenti
e di ogni altro atto e documento sull’attività del Comune;
-
dall'impiego degli strumenti
di informazione e di comunicazione di massa;
-
dagli incontri diretti degli
organi comunali con i cittadini, le associazioni, le organizzazioni
di categoria, le istituzioni culturali;
-
dalle pubblicazioni dell'Amministrazione
Comunale che assicurano spazio alla rappresentanza delle diverse
espressioni politiche, culturali, sociali e religiose presenti nel
territorio comunale.
-
La Giunta Comunale adotta i provvedimenti
organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione
al diritto all'informazione.
Art. 64 - Commissioni Speciali.
-
Oltre alle commissioni previste
dal precedente art. 19, il Sindaco, la Giunta o il Consiglio Comunale
possono nominare commissioni speciali per problemi particolari o
per materie omogenee, al fine di sollecitare apporti collaborativi
da parte dei cittadini, in funzione dell’interesse generale.
-
II numero, le competenze, la
composizione ed il funzionamento delle commissioni speciali è
stabilito dal Regolamento.
|
Titolo VIII
- IL DIFENSORE CIVICO |
Indice
Art. 65 – Elezione.
-
Può essere istituito nel
Comune l'Ufficio del Difensore Civico eletto dal Consiglio Comunale
a scrutinio segreto e a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.
-
Prima di assumere le sue funzioni
il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco, secondo
la formula seguente: "Giuro di adempiere fedelmente le mie funzioni
al solo scopo del pubblico bene".
Art. 66 - Durata in carica.
-
II Difensore Civico dura in carica
quanto il Consiglio che lo ha eletto.
-
Non è immediatamente rieleggibile.
-
Non è revocabile se non
per inadempienza.
Art. 67 - Incompatibilità e decadenza.
-
Non può essere eletto
Difensore Civico:
-
chi non è eleggibile alla
carica di Consigliere Comunale;
-
i Parlamentari, i Consiglieri
Regionali, Provinciali o Comunali;
-
gli amministratori di Enti, istituti
e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dipendenti dal Comune,
nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali
con il Comune, o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo,
sovvenzioni o contributi;
-
chi esercita qualsiasi attività
subordinata, professionale o commerciale, che costituisca oggetto
di rapporti giuridici con il Comune;
-
gli ascendenti, i discendenti,
i fratelli, i coniugi e gli affini fino al 4° grado con il Sindaco
e i membri della Giunta, con il Segretario Comunale e con i funzionari
responsabili.
-
La perdita dei requisiti di eleggibilità
determina la decadenza dalla carica che è pronunciata dal
Consiglio Comunale su proposta anche di un solo consigliere. II
Consiglio Comunale provvede nella stessa seduta alla nomina di un
nuovo Difensore Civico.
Art. 68 - Mezzi e prerogative.
-
L'ufficio del Difensore Civico
ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione
comunale e opportunamente attrezzati.
-
Il Difensore Civico interviene
su domanda o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale,
le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di pubblici
servizi comunali, per accertare che il procedimento amministrativo
abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati.
-
Ha facoltà di convocare
il responsabile del servizio o del procedimento per chiedere documenti
e notizie, senza che gli possa essere opposto il segreto d’ufficio.
Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare
la massima collaborazione al Difensore Civico.
-
E’ tenuto al segreto d’ufficio.
Art. 69 – Rapporti con il Consiglio Comunale.
-
Il Difensore Civico può
inviare messaggi al Consiglio Comunale per segnalare disfunzioni
dell’attività amministrativa, suggerire rimedi per la loro
eliminazione e formulare proposte tese a migliorare il buon andamento
e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
|
Titolo IX - LA FUNZIONE NORMATIVA |
Art. 70 - Lo statuto.
-
Lo statuto comunale contiene
le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Ente.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi
del Comune.
-
Ogni iniziativa di revisione
statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può
essere riproposta nel corso del medesimo mandato amministrativo.
-
Lo statuto e le sue modifiche,
entro 15 giorni successivi alla data di esecutività,
sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono
l'effettiva conoscibilità.
Art. 71 - I regolamenti.
-
Il Comune emana regolamenti:
-
Nelle materie di competenza
riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà
regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette
norme generali e dello statuto.
-
Nelle altre materie i regolamenti
comunali sono emanati nel rispetto delle leggi statali e regionali
tenendo conto anche delle disposizioni regolamentari emanate
dai soggetti aventi una concorrente competenza nella medesima
materia.
-
L'iniziativa per l'approvazione
dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta
Comunale e ai cittadini, ai sensi dell'art. 59 dello statuto.
-
Nella formazione dei regolamenti
devono essere consultati i soggetti interessati che ne facciano
richiesta.
5 Bis Il regolamento che disciplina il funzionamento
del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta.
Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri
necessari per la validità delle sedute fermo restando l’obbligo
di presenza di almeno un terzo.
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I regolamenti comunali
sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: la
prima con la delibera di adozione ai sensi dell'art. 47 della
Legge 142/90, la seconda per la durata di 15 giorni dopo i
prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.
I regolamenti devono comunque essere sottoposti
a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.Essi
devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 72 - Adeguamento a leggi sopravvenute.Il Consiglio Comunale
provvede ad adeguare le fonti normative comunali a nuove norme sopravvenute,
entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore.
Art. 73 – Ordinanze.
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II Sindaco, quale ufficiale
di governo, emana, nel rispetto delle norme costituzionali
e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze
contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità
di cui al 2° comma dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990,
n. 142. Tali provvedimenti eccezionali devono essere adeguatamente
motivati.
La loro efficacia, necessariamente limitata nel
tempo, non può superare il periodo in cui perdura lo stato
di necessità.
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Le ordinanze devono essere
pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante
tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme
di pubblicità che le rendano conoscibili.
Durante il periodo della loro validità devono
essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
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In assenza o impedimento
del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce
ai sensi del presente statuto.
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Quando l'ordinanza ha carattere
individuale deve essere notificata all'interessato. Negli
altri casi deve essere pubblicata nelle forme previste dal
precedente 2° comma.
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