Accesso Civico

Registro delle richieste di accesso agli atti

Accesso Civico 2021


Cosa è l’Accesso Civico

L’accesso civico consente a chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito del Comune di atti , di dati e di informazioni che per legge devono essere pubblicati ed è disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, in vigore dal 20.04.2013

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che è il Segretario comunale.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite :

– posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it

– posta ordinaria all’indirizzo “Comune di Cazzago San Martino, Via Carebbio n. 32, 25046 Cazzago San Martino”

– direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, primo piano, Via Carebbio n. 32 Cazzago San Martino, con orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, sabato dalle ore 9.00 alle 12.00, pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00.

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile della struttura competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile della struttura competente per materia, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.cazzago.bs.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e al Responsabile della trasparenza l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della trasparenza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile della struttura competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modulo, al soggetto titolare del potere sostitutivo , il quale dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.cazzago.bs.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Si evidenzia che l’accesso civico deve essere distinto dall’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e seguenti della legge 241/1990, per l’esercizio del quale si ricorda che:

  1. a) per “diritto di accesso”, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi:
  2. b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Il Responsabile della trasparenza è il Segretario comunale

Il Titolare del potere sostitutivo è il ViceSegretario comunale Dott. Angelo Bozza

Documentazione relativa all’Accesso Civico:

Ultima modifica: 29/08/2023