Autorizzazione Unica Ambientale

L’Autorizzazione Unica Ambientale, abbreviata in A.U.A., è il provvedimento rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
Il Dpr 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce sette autorizzazioni/comunicazioni ambientali in un’unica autorizzazione che li incorpora tutte.

Le autorizzazioni inglobate sono:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Prerequisiti

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del regolamento (Dpr 13 marzo 2013, n. 59).
Nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione è facoltà della Ditta non ricorrere all’autorizzazione AUA, ferma restando la presentazione telematica al SUAP di tutta la documentazione firmata digitalmente.
Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta.
In ogni caso l’AUA deve essere richiesta dopo l’espletamento della pratica VIA. In caso sia necessario sottoporre il progetto a “verifica di assoggettabilità” a VIA, la domanda AUA va presentata dopo la conclusione della verifica.

cosa occorre fare

L’art 4 del DPR 59/2013 stabilisce la procedura per la presentazione dell’istanza. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive, il SUAP, esclusivamente in modalità telematica, che la inoltra per via telematica alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Il SUAP e l’autorità competente verificano la completezza formale della documentazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso questo termine l’istanza si considera correttamente presentata.
La richiesta di integrazione da parte dell’autorità competente può essere fatta tramite il Suap entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il SUAP invierà la richiesta immediatamente al richiedente. Nell’attesa della documentazione richiesta i tempi sono sospesi per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini possono essere sospesi una sola volta. Nel caso il richiedente non presentasse l’integrazione richiesta la domanda è archiviata. Il richiedente può richiedere una proroga al termine previsto per la fornitura dell’integrazione nel caso di progetti particolarmente complessi.
Durante la fase istruttoria il SUAP può indire una conferenza dei servizi se previsto dalla normativa vigente.

Tempistica

Se l’AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo.
Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi.
Se l’AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi.
L’Autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.
Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello che il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell’AUA prima dell’entrata in vigore della disciplina.
L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Dove e Come si presenta:

Allo sportello unico con il modulo apposito di istanza di autorizzazione Unica Ambientale, allegando la documentazione specifica prevista (per informazioni specifiche consultare la sezione apposita sul sito della Provincia di Brescia al seguente link http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/temiProvincia/ambiente/autorizzazioneUnicaAmbientaleAua)