Imposta di Soggiorno

Ufficio Tributi

Orari:
dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Chiuso il lunedì
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tel. 030/7750750 int.4
indirizzo email: tributi@comune.cazzago.bs.it

Cos’è e dove si applica

L’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha previsto la facoltà, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d’arte e le Unioni di Comuni, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno “a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo”.

L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Cazzago San Martino con deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 41 del 10/11/2022, si applica dal 1 marzo 2023.

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cazzago San Martino, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi mensili. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 10 giorni consecutivi mensili, l’imposta sarà dovuta solo per i primi 10 giorni.

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 comma 2 e non è residente nel Comune di Cazzago San Martino. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale.

Tariffe

Con Deliberazione di G.C. n. 135 del 02/12/2022 sono state approvate le tariffe dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore.

STRUTTURE ALBERGHIERE

ClassificazioneImposta (Euro)
1 -4 Stelle2
5 Stelle4

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

ClassificazioneImposta (Euro)
Bed & Breakfast2
Case e appartamenti per vacanze1
Affittacamere2
Locande2
Residenze turistico alberghiere2
Agriturismo2

Esenzioni  e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  3. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  4. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  5. gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
  6. soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
  7. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  8. i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle.
  9. i soggetti ospiti del Comune di Cazzago San Martino nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
  10. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  11. soggetti che alloggiano in strutture ricettive gestite da istituti religiosi a seguito di partecipazione a eventi di spiritualità organizzati dalla struttura stessa.

2. Le esenzioni di cui al comma 1, dalla lettera “a” alla lettera “j”, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita autocertificazione attestante lo stato di residenza, di salute, lavorativo e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

3. L’imposta si applica con una tariffa ridotta al  50% per i titolari e/o dipendenti delle aziende che per esigenze di servizio soggiornino nel territorio comunale per più di cinque giorni al mese, anche non consecutivi. La riduzione non è applicabile per soggiorni inferiori a 5 pernottamenti. L’’imposta mensile non può eccedere l’importo applicabile per 10 giorni consecutivi applicando la tariffa piena. Il diritto alla riduzione dovrà essere documentato dal gestore della struttura ricettiva allegando copia della fattura mensile alla denuncia trimestrale delle presenze.

Obblighi del gestore e di altri soggetti

  1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cazzago San Martino, sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all’art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 lett f) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
  2. I gestori sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:
  3. informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l’indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
  4. richiedere il pagamento dell’imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un’apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  5. versare al Comune di Cazzago San Martino, con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall’Amministrazione;
  6. presentare, al momento del versamento trimestrale, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti o che hanno beneficato della riduzione in base al precedente art. 5, dell’imposta dovutae degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
  7. presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all’anno precedente a norma dell’art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.;
  8. nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l’obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l’invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

NOTA BENE: La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.

Modalità di versamento dell’imposta

Il riversamento dell’imposta deve essere effettuato con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Per ogni anno di imposta le scadenze sono:

  • 30 aprile
  • 31 luglio
  • 31 ottobre
  • 31 gennaio

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato con PagoPA attraverso il portale dei pagamenti https://www.comune.cazzago.bs.it/pagopa/

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