Informazioni ambientali

RAPPORTO STATO AMBIENTE ARPA LOMBARDIA (CLICCA QUI)

FATTORI INQUINANTI: QUALITA’ DELL’ACQUA – ARPA LOMBARDIA (CLICCA QUI)

FATTORI INQUINANTI: QUALITA’ DELL’ARIA – ARPA LOMBARDIA (CLICCA QUI)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA – ARPA LOMBARDIA (CLICCA QUI)

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (CLICCA QUI)

MISURE A PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO: SISTEMA DI MONITORAGGIO EMISSIONI – REGIONE LOMBARDIA (CLICCA QUI)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (VEDERE TRA GLI ALLEGATI)

STATO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA UMANA: REGIONE LOMBARDIA (CLICCA QUI)

RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (CLICCA QUI)

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall’articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA”, in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

  1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia’ previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche’ dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
  2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita’ a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita’ istituzionali, nonche’ le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
  4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e’ in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia’ stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Allegati

Prevenzione e controllo della Legionellosi: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO https://www.comune.cazzago.bs.it/uploads/ordinanza-n-35-2019.pdf

Regolamento di Polizia Urbana