INFORMAZIONI PER L’USO CORRETTO DI GENERATORI DI CALORE (STUFE E CAMINETTI) A BIOMASSA LEGNOSA (LEGNA, CIPPATO E PELLET) E TEMPERATURE DEGLI AMBIENTI PER LA STAGIONE 2023-2024

Cazzago San Martino 28/12/2023

Si rammenta che dal 1° gennaio 2020 è in vigore su tutto il territorio Regionale:
• l’obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle
• il divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle
• l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore)

Gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati devono essere disattivati, con le seguenti eccezioni:
• i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014
• è consentito mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati tra il 20 dicembre 2013 e il 18 settembre 2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) che rispettino le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 1118/2013
• è consentito mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici e l’organo preposto ai controlli è la Provincia di Brescia.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla seguente informativa regionale:
Informazioni per l’uso corretto di generatori di calore (stufe e caminetti) a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet) (regione.lombardia.it)

Infine si rammenta che le conseguenti sanzioni sono comprese da un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000.

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Volantino informativo: scarica

 

Si rammenta che il Sindaco con propria Ordinanza 16 ottobre 2023, n. 121 ha previsto:
la riduzione del periodo di esercizio dell’accensione degli impianti di riscaldamento negli impianti
pubblici e privati del territorio dal 22/10/2023 al 08/04/2024 per la durata massima di 13 ore giornaliere
compresa tra le 5 e le ore 23 di ciascun giorno
la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come
recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli
edifici
ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza

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Aggiornamento del 22/03/2024